Valida la notifica del ricorso per cassazione già espletata dall’Agenzia delle entrate presso il procuratore domiciliatario del contribuente, rimasto contumace in grado di appello

Va condiviso l’orientamento per cui deve ritenersi valida la notifica del ricorso per cassazione già espletata dall’Agenzia delle entrate presso il procuratore domiciliatario in primo grado di parte contribuente, rimasta contumace in grado di appello. Invero, le sezioni unite del 2016, hanno affermato che sebbene in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall’art. 330 c.p.c., tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell’indicazione della residenza o della sede e dell’elezione di domicilio ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi