Il contumace in primo grado può produrre documenti in appello?

Posto che l’art. 345 c.p.c. vieta la produzione di nuovi documenti in appello, a nulla rileva il fatto che nel giudizio di primo grado la parte sia rimasta contumace, dovendo trovare applicazione il principio secondo il quale la parte rimasta contumace in primo grado non può godere, nel giudizio di appello, di diritti processuali più ampi di quelli spettanti alla parte ritualmente costituita in quel primo giudizio, e deve, conseguentemente, accettare il processo nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi (nella specie, quindi, la documentazione prodotta dall’appellata solo in grado di appello è inammissibile perché il contumace che si ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi