Spese giudiziali civili e DM. 20 luglio 2012, n.140

di Rocchina Staiano – Cass. civ. Sez. III, 23/12/2012, n. 23318, Fallimento – Spese processuali – avvocato – tariffe forense. Massima: Il Giudice di Legittimità tenuto a decidere nel merito sulla liquidazione delle spese giudiziali del doppio grado del giudizio (nella specie in seguito alla rilevata pronuncia in merito del Giudice di secondo) con riferimento ad un’attività difensiva interamente svolta e completata, rispettivamente dinanzi ai Giudici di primo e di secondo grado, prima dell’entrata in vigore dell’art. 9, comma 2, d.l. 1/2012, non può fare applicazione dei nuovi parametri dettati dall’art. 41 d.m. 140/2012, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe.

Il nuovo regime processuale della litispendenza internazionale. Nota a Cassazione civile Sezioni Unite, n. 21108 del 20.11.2012

di Marco Mecacci e Silvia Mensi – Con la sentenza n. 21108 del 28.11.2012 le sezioni unite della Corte di cassazione hanno radicalmente mutato, si potrebbe dire rivoluzionato, la consolidata interpretazione dell’art. 7 L. 218/1995, sia per quanto attiene alla rilevabilità su impulso di parte della litispendenza internazionale, sia per quanto attiene alla necessità da parte del giudice italiano investito della questione, di dare conto nella sua decisione degli esiti dell’esame prognostico condotto alla luce degli artt. 64 e ss. della l. 218/1995[1].

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