Processo tributario, appello: parte contumace in primo grado, produzione documento preesistente al giudizio di primo grado; decisione fondata su documentazione tardivamente prodotta dalla parte in primo grado

Nel processo tributario, poiché il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, consente la produzione in appello di qualsiasi documento, la stessa può essere effettuata anche dalla parte rimasta contumace in primo grado, poiché il divieto posto dall’art. 57 del detto decreto riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto; inoltre, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest’ultimo giudizio, era rimasta contumace. Ne consegue che, coerentemente con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, la decisione di secondo grado può essere fondata anche sulla documentazione tardivamente prodotta dalla part ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi