Liquidazione del danno in via equitativa e oneri probatori
L’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all’art.
L’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all’art.
Appare necessario enunciare il principio di diritto al quale il Giudice del rinvio dovrà attenersi al riguardo: “L’evocazione in sé del giudizio equitativo non solleva il giudice dal
In mancanza di criteri legislativamente dati di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, deve procedersi ad una liquidazione equitativa, ai sensi dell’art.1226
La liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. “pura”, consiste pur sempre in un giudizio di prudente contemperamento
La facoltà per il giudice di liquidare in via equitativa il danno esige due presupposti: in primo luogo, che sia concre-tamente accertata l’ontologica esistenza di un danno risarcibile,
A norma dell’art. 432 c.p.c., i presupposti per la valutazione equitativa del giudice ricorrono soltanto nella misura in
Posto che il ricorso del giudice alla liquidazione equitativa è legittimo quando la determinazione del preciso ammontare
In tema di sentenze dei giudici di pace in controversie
La liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. “pura”,
L’appello avverso la declinatoria di competenza da