Liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale

In mancanza di criteri legislativamente dati di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, deve procedersi ad una liquidazione equitativa, ai sensi dell’art.1226 e 2056 c.c. All’uopo, si ritiene di uniformarsi alla “prassi” più diffusa tra i giudici di primo grado del distretto di applicare la media dei precedenti giudiziari del circondario del Tribunale di Milano. Tribunale Trani, sentenza del 23.04.2020 Download CondividiPost correlati:Danno da c.d. perdita del rapporto parentale e oneri di allegazione Settembre 28, 2021 Danno da perdita del rapporto parentale: Milano conferma le tabelle romane Gennaio 26, 2023 Tribunale di Mil ..........

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