Sospetta incostituzionalità del potere sanzionatorio ex art. 283 c.p.c.

(di Antonio Romano) – L’art. 27 comma 1 lett. a della legge n. 183 del 2011 ha modificato l’art. 283 del codice di procedura civile statuendo che se l’istanza di inibitoria è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. Viene precisato, tuttavia, che l’ordinanza con cui il giudice commina la sanzione pecuniaria è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio di appello.

L’impugnazione incidentale tempestiva non cade al cedere della principale

Solo l’impugnazione incidentale tardiva, sia che l’interesse alla sua proposizione sorga dalla sentenza impugnata, sia che sorga dall’impugnazione proposta dall’altra parte, perde ogni efficacia qualora – per qualsiasi motivo – sia dichiarata inammissibile l’impugnazione. Di contro, l’impugnazione incidentale, se tempestivamente proposta ai sensi degli artt. 333 e 343 c.p.c., non è legata alle sorti di quella principale di cui non costituisce il necessario contrapposto, ma ha una propria autonomia che la rende indipendente dalle sorti della prima.

Ammissibili le sentenze della terza via per questioni di puro diritto

Il rilievo di ufficio dell’inammissibilità del ricorso è sottratto alla regola di cui all’art. 384 cod. proc. civ., comma 3, (nel testo novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 12), perchè la norma è da riferirsi soltanto all’ipotesi in cui la Corte ritenga di dover decidere nel merito, risultando nell’elaborazione sul tema della c.d. terza via con riferimento all’art. 384 cit. e all’art. 101 cod. proc. civ., comma 2 (introdotto dalla L. n. 69 del 2009), l’interlocuzione delle parti esclusa quando si tratti di questioni in punto di mero diritto.

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