L’impugnazione incidentale tempestiva non cade al cedere della principale

Solo l’impugnazione incidentale tardiva, sia che l’interesse alla sua proposizione sorga dalla sentenza impugnata, sia che sorga dall’impugnazione proposta dall’altra parte, perde ogni efficacia qualora – per qualsiasi motivo – sia dichiarata inammissibile l’impugnazione. Di contro, l’impugnazione incidentale, se tempestivamente proposta ai sensi degli artt. 333 e 343 c.p.c., non è legata alle sorti di quella principale di cui non costituisce il necessario contrapposto, ma ha una propria autonomia che la rende indipendente dalle sorti della prima. Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 10.1.2013, n. 465 Svolgimento del processo A. Il ..........

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