Liquidazione equitativa del danno e prudenza: giudizio di mediazione tra le probabilità positive e le probabilità negative del danno effettivo nel caso concreto

La liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. “pura”, consiste pur sempre in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno, e cioè in un giudizio di mediazione tra le probabilità positive e le probabilità negative del danno effettivo nel caso concreto: è quindi pur sempre necessario che, qualora proceda alla liquidazione del danno in via equitativa, il giudice di merito, affinchè la sua decisione non presenti i connotati della arbitrarietà, indichi i criteri seguiti per determinare l’entità del risarcimento, risultando il suo potere discrezionale sottratto a qualsiasi sindacato in sede di legittimità solo allorc ..........

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