Tempestività dell’appello incidentale: rileva il rinvio d’ufficio ex art. 168 bis, c. 4, c.p.c. dell’udienza fissata nella citazione?

È inammissibile, in quanto tardivo, l’appello incidentale proposto con comparsa di risposta depositata successivamente all’udienza fissata nell’atto di citazione in appello, anche se questa sia stata rinviata d’ufficio ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., comma 4. La relativa inammissibilità deve essere rilevata d’ufficio e, in mancanza, può essere eccepita per la prima volta dalla controparte anche in sede di legittimità. Unica ipotesi che giustifica la mancata considerazione dell’originaria data dell’udienza fissata nell’atto di citazione è infatti quella contemplata dall’art. 168 bis c.p.c., comma 5 la quale ricorre allorché ..........

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