Violazione dell’obbligo dell’astensione di cui all’art. 51 c.p.c.: quando si ha nullità del provvedimento?

Va confermato che la violazione dell’obbligo dell’astensione di cui all’art. 51 c.p.c., determina la nullità del provvedimento adottato solo nell’ipotesi in cui il componente dell’organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte del giudizio, ovvero ai sensi del comma 1, di detta disposizione, laddove, nelle altre ipotesi, la violazione del suddetto obbligo assume rilievo solo quale motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell’organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposiz ..........

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