Procura alle liti in lingua straniera, contestuale produzione in giudizio della traduzione in italiano, omissione, conseguenze
Va enunciato il seguente principio di diritto: in materia di atti prodromici al processo (quali in particolare gli atti di conferimento di poteri a soggetti processuali: procura alle liti, nomina di rappresentanti processuali, autorizzazioni a stare in giudizio e correlative certificazioni), redatti in lingua diversa dall’italiano, discende dal principio della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto (art. 123 c.p.c.) che la contestuale produzione di traduzione in lingua italiana non integra requisito di validità dell’atto, laddove il giudice sia in grado di compiere da sé la traduzione.
Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 12.7.2023, n. 19900
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