È consentito il deposito in cassazione di documenti formatisi successivamente alla decisione d’appello?

Va confermato che non è consentito in sede di legittimità il deposito di documenti formatisi successivamente alla decisione d’appello, con la sola eccezione di quelli espressamente richiamati dall’art. 372 c.p.c. che attengono all’ammissibilità del ricorso e con esclusione di quelli concernenti l’allegata fondatezza del medesimo. Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 13.7.2023, n. 20140 Download CondividiPost correlati:Rito del lavoro, produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi e acquisizione documentale disposta d'ufficio Giugno 28, 2023 Decisione dell’appello in caso di omesso deposito del fascicolo di parte ..........

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