Imposte dirette: sì alla notifica dell’atto d’appello a mezzo posta senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario

Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 ammette la notifica dell’atto d’appello a mezzo posta, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, senza la necessaria intermediazione di un agente abilitato (ufficiale giudiziario, messo o altro).   Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 6.10.2017, n. 23476 CondividiPost correlati:Notifica dell'appello a mezzo PEC, omesso deposito dei files telematici della notifica, inammissibilità dell'appello Giugno 8, 2023 I Consigli territoriali hanno la facoltà e non l’obbligo di effettuare le proprie comunicazioni e notifiche a mezzo posta elettronica certificata, che costituisce infatti… Settembre 28, 2023 L’impro ..........

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