Domanda non esplicitata nella conclusioni della comparsa di costituzione e della memoria integrativa: cosa accade?

Anche qualora la domanda non sia stata esplicitata nella conclusioni della comparsa di costituzione e della memoria integrativa, deve intendersi proposta in quanto contenuta nel corpo di entrambi gli atti, richiamata in sede di discussione ed oggetto delle difese svolte dalla controparte (domanda, nell’ambito di giudizio di sfratto per finita locazione, proposta dalla conduttrice e diretta al pagamento dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale).   Tribunale di Milano, provvedimento del 20.9.2017 CondividiPost correlati:Separazione personale dei coniugi: è ammissibile la domanda per l'assegno di mantenimento formulata nella memoria integrativa di cui all'a ..........

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