Atto d’impugnazione, notifica non andata a buon fine per trasferimento del destinatario seguita da mail da parte di soggetto non munito di mandato: inesistenza insanabile

La notifica dell’atto di impugnazione non andata a buon fine per trasferimento del destinatario, seguita, quand’anche entro il termine originario maggiorato della metà, da una comunicazione informale a mezzo posta elettronica da parte di soggetto non munito di mandato, non è soltanto nulla, ma inesistente, neppure giovando al notificante la successiva costituzione del destinatario dell’atto, il quale esordisca eccependo il difetto di una notificazione definibile come tale, non essendo tale vizio suscettibile di sanatoria, con la conseguenza della decadenza dall’impugnazione per carenza di notifica del suo atto introduttivo.   Cassazione civile, sezione terza, ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi