Spese di lite: no alla compensazione per “complessità” e “pluralità” delle questioni trattate

Con riferimento alle gravi ed eccezionali ragioni di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2 per cui le spese di giudizio possono essere compensate, che devono essere espressamente motivate e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo, va affermato che la “complessità” e la “pluralità” delle questioni trattate non costituiscono ragioni “gravi ed eccezionali” (semmai di tali parametri si può tenere conto, in senso diametralmente opposto, al momento della liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa). Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 24.2.2020, n. 476 ..........

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