Sanzione disciplinare, impugnazione, divieto di reformatio in pejus

Anche nel nuovo ordinamento professionale deve ritenersi operante il divieto di reformatio in pejus, allorché ad impugnare dinanzi al CNF sia soltanto il sanzionato e non pure o solo la pubblica accusa o il Consiglio dell’ordine presso il quale l’incolpato stesso è iscritto. [massima ufficiale] Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Cosimato), sentenza n. 243 del 29 dicembre 2021 (pubbl. 7.4.2022) Download CondividiPost correlati:Appello, divieto di reformatio in peius Marzo 10, 2022 Invio messaggio audio su una chat di gruppo whatsapp: no alla sanzione disciplinare da parte del datore di lavoro Maggio 30, 2023 Annullata la sanzione disciplinare comminata all’ ..........

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