Sanzione disciplinare, impugnazione, divieto di reformatio in pejus
Anche nel nuovo ordinamento professionale deve ritenersi operante il divieto di reformatio in pejus, allorché ad impugnare dinanzi al CNF sia soltanto il sanzionato e non pure o solo la pubblica accusa o il Consiglio dell’ordine presso il quale l’incolpato stesso è iscritto.
[massima ufficiale]
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Cosimato), sentenza n. 243 del 29 dicembre 2021 (pubbl. 7.4.2022)
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