Riforma Cartabia: citazione, mancato perfezionamento della notifica confronti anche di un solo convenuto, differimento della prima udienza, conseguenze sulle verifiche preliminari di cui all’art. 171bis c.p.c.

Una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 171bis c.p.c. (introdotto dalla c.d. riforma Cartabia), alla luce del principio di ragionevole durata del processo, tenuto conto della lunghezza del termine a comparire fissato dall’art. 163bis c.p.c., induce a ritenere che sia possibile il differimento della prima udienza a fronte di casi in cui sia acclarato il mancato perfezionamento della notifica dell’atto di citazione nei confronti anche di solo uno dei convenuti. Conseguentemente, il giudice dovrà provvedere alle verifiche preliminari di cui al medesimo art. 171bis c.p.c. entro i 15 giorni successivi alla scadenza del nuovo termine per la costituzione dei conv ..........

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