Precetto per somma eccedente quella dovuta: quali conseguenze sulle spese di lite?

Posto che introdotta una opposizione esecutiva, e quindi un giudizio strutturato come un ordinario giudizio di cognizione, detto giudizio, come tale, è soggetto alle regole di cui agli artt. 91-92 c.p.c., qualora alla fine del giudizio sia emerso che il creditore esecutante aveva chiesto col precetto il pagamento di una somma eccedente quella dovuta, è erronea la statuizione secondo cui l’opponente venga condannato a rifondere all’opposto una parte delle spese di lite. Ciò in quanto, risultando l’opposto parte vittoriosa, le spese da esso sostenute potevano eventualmente essere compensate, ma non esserle addossate nemmeno in parte. Cassazione civile, sezione terza, sentenza del ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi