Condominio, azioni reali da esperirsi contro i singoli condomini o contro terzi: quale legittimazione attiva dell’amministratore?

In tema di condominio, le azioni reali da esperirsi contro i singoli condomini o contro terzi e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell’edificio condominiale possono essere esperite dall’amministratore purchè il medesimo sia stato autorizzato dall’assemblea ai sensi dell’art. 1131 c.c., comma 1, e sempre che si tratti da azioni volte alla difesa della proprietà comune e non alla sua estensione.   Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 11.10.2016, n. 20453 CondividiPost correlati:La verifica della legittimazione processuale attiva dell'amministratore di co ..........

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