Tentativo di far entrare nel processo un documento assolutamente personale di controparte tramite un teste: condanna ex art. art. 96 comma 3 c.p.c.

Va accolta la domanda attorea ex art. 96 comma 3 c.p.c. in ragione del tentativo di far entrare nel processo un documento assolutamente personale del convenuto (scambio di mail volto alla definizione di un accordo transattivo, mai concluso) – peraltro irrilevante – per tramite del teste (fratello), che costituisce motivo valido per condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in 2.500 €.   Tribunale di Milano, sezione sesta, sentenza del 19.7.2016, n. 9057 CondividiPost correlati:Condanna a 5.000 € ex art. 96, comma 4, c.p.c. introdotto dalla riforma Cartabia: se il principio rilevante nel caso di specie costituisce “ius receptum”, insist ..........

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