Onere della determinazione dell’oggetto della domanda e assenza di quantificazione monetaria nell’atto introduttivo

L’onere della determinazione dell’oggetto della domanda può ritenersi assolto anche in difetto di quantificazione monetaria della pretesa dedotta con l’atto introduttivo del giudizio, purché l’attore provveda ad indicare i relativi titoli dai quali la stessa pretesa trae fondamento (potendo, così, essere quantificata), ponendo, in tal modo, il convenuto nella condizione di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese; ove, invece, manchi la precisa indicazione dei titoli, esplicitata nell’atto introduttivo o ricavabile dai documenti in esso richiamati e prodotti, il “petitum” non può ritenersi sufficientemente specificato, con conse ..........

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