No all’intervento adesivo in appello
L’art. 344 cod. proc. civ. , che ammette l’intervento in appello solo dei soggetti che potrebbero proporre opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404 cod. proc. civ. , vale a dire di coloro che si assumono titolari di un diritto incompatibile con la decisione impugnata, implicitamente esclude l’ammissibilità, in sede di gravame, dell’intervento adesivo [Corte di Appello di Potenza, sentenza del 9.4.2015].
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