Limiti di valore all’ammissibilità della prova testimoniale: sì alla derogabilità

I limiti di valore sanciti dall’art. 2721 cod. civ. , riguardo all’ammissibilità della prova testimoniale, non attengono all’ordine pubblico, ma sono dettati nell’esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che, qualora la prova venga ammessa in primo grado oltre i limiti predetti, essa deve ritenersi ritualmente acquisita se la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l’inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva entro lo stesso grado di giudizio [Corte di Appello di Lecce, sezione prima, sentenza del 23.04.2015]. Scarica qui >> CondividiPost correlati:Sì alla prova testimoniale avente ad oggetto ..........

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