Mancato deposito delle note in vista dell’udienza cartolare: sì all’improcedibilità

Stabilendo, con l’art. 83, co. 7, lett. h), del d.l. 18/2020, che, per contrastare l’emergenza derivante dall’epidemia di COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sull’attività giudiziaria, i capi degli uffici giudiziari – sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del presidente della giunta regionale, e il consiglio dell’ordine degli avvocati – possano, tra l’altro, disporre «lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice», il legislatore ha invero abbastanza chiaramente inteso eccezionalmente individuare nel deposito telematico delle suddette «note scritte» un eccezionale surrogato della comparizione fisica dei difensori delle parti all’udienza tenuta dal giudice, la cui mancanza è ragionevole simmetricamente equiparare alla diserzione di tale udienza da parte del difensore rimasto inerte.

Corte d’Appello di Napoli, sezione 1°-bis civile, sentenza del 16.6.2020, n. 2151

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