PCT: attestazione di conformità priva della firma dell’avvocato, conseguenze

Non può essere considerata autentica la copia informatica della sentenza impugnata prodotta con in calce una dicitura a stampa attestante a norma del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 9-bis e art. 16-undecies, comma 3, la conformità alla “copia informatica presente nel fascicolo informatico del relativo procedimento dal quale è estratto”, qualora, dopo tale dicitura, proveniente dal difensore del ricorrente, risulti mancante la sottoscrizione del detto difensore; la detta attestazione risulta così assolutamente priva della forza risultante dalla dichiarazione, atteso che la sottoscrizione del difensore è necessaria per conferirle efficacia fidefaciente in ordine a qua ..........

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