116 c.p.c.: è prudente apprezzamento, non libero convincimento. Prova per presunzioni: valutazione analitica degli elementi indiziari + valutazione complessiva

Prevedendo espressamente il criterio del prudente apprezzamento e non già quello del libero convincimento, il legislatore ha voluto sì demandare alla discrezionalità del giudice il giudizio circa l’attendibilità dell’esito della prova, non già alla discrezionalità assoluta dello stesso. In particolare, infatti, si rileva come il prudente apprezzamento nella valutazione delle prove libere deve essere pur sempre esercitato in ossequio alla clausola generale della prudenza che rimanda ai generali principi di ragionevolezza del giudizio. In tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione de ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi