Udienza cartolare ed omesso deposito (art. 127 ter c.p.c. introdotto dal d.lvo 149/2022)
Ai sensi dell’art. 127 ter introdotto dal d.lgs n. 149/2022 e in vigore dal 1.1.2023, qualora sia disposta dal giudice la trattazione scritta, “se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all’udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo”.
L’omissione di tale deposito è assimilato al comportamento omissivo e di inattività delle parti ovvero di non comparire davanti al giudice, tipizzato dal legislatore.
A riguardo, l
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