L’accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta “ad substantiam” a pena di nullità

Il requisito della forma scritta prescritto a pena di nullità dall’art. 2233 c.c., comma 3, per l’accordo tra professionista e cliente sulla determinazione consensuale dei compensi in deroga a quelli previsti per legge, non può essere sostituito con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c., presupponendosene, perciò, sempre la sua preesistenza. Al riguardo ed in via generale, va rimarcato che la nuova Legge professionale forense, art. 13 (la n. 247 del 2012), per quanto concerne i criteri di determinazione del c ..........

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