La sanzione processuale per uso distorto o incauto della tutela indennitaria da irragionevole durata del processo non lede il principio di effettività della tutela giurisdizionale

Va confermata la legittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 5 quater, secondo cui, quando la domanda per equa riparazione e’ dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata, il giudice puo’ condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro10.000. Difatti, detta norma non prevede alcun automatismo tra declaratoria d’inammissibilità o rigetto della domanda per manifesta infondatezza ed applicazione della sanzione, che rientra invece nella discrezionalità valutativa del giudice di merito. Inoltre è indiscutibile che la prevista possibilità di una sanzi ..........

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