Translatio iudicii e atto di riassunzione: comparsa, ricorso o citazione?

Va confermato il principio per cui la parte può provvedere alla riassunzione, anzichè con comparsa o ricorso al giudice per la fissazione dell’udienza di prosecuzione, con citazione ad udienza fissa, purchè la stessa possieda tutti i requisiti formali previsti dall’art. 125 disp. att. c.p.c., indispensabili per il raggiungimento dello scopo previsto dall’art. 50 c.p.c., consistente nel compimento di un atto di parte prima che sia trascorso il termine perentorio entro il quale va promossa la prosecuzione del giudizio – ed in tal caso è sufficiente la notifica alla controparte prima della scadenza del termine medesimo per impedire l’estinzione del processo. &n ..........

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