Il giudice può preparare una bozza di sentenza prima della discussione orale, ma non può rendere inutile l’attività difensiva delle parti successiva al suo studio preliminare della causa.

Al giudice, infatti, non è preclusa, dopo il doveroso studio preliminare della causa, la preparazione di un testo provvisorio, che riassuma, sotto forma di sentenza, i risultati dello studio delle questioni e degli argomenti sino a quel momento prospettati e che, naturalmente, è suscettibile di tutte le modifiche e gli aggiustamenti resi necessari dal successivo sviluppo della causa. Infatti, malgrado la redazione in forma di sentenza, quel testo non differisce, quanto al suo valore ed alla sua legittimità, da un semplice appunto. Al giudice non è consentito, invece, di rendere inutile l’attività difensiva delle parti successiva al suo studio preliminare della causa, rendendo defi ..........

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