Termini minimi a comparire non rispettati: l’eventuale differimento d’ufficio della prima udienza non sana.

Ai fini del calcolo dei termini minimi a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c., decorrenti dalla data della notifica della citazione (in primo grado e in appello), si deve fare riferimento alla data dell’udienza fissata in citazione; nel caso di inosservanza dei predetti termini, la nullità della citazione non è sanata quando quei termini risultino rispettati per effetto del differimento dell’udienza a norma dell’art. 168 bis c.p.c., commi 4 e 5 [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 2.7.2014, n. 15128]. Scarica qui la sentenza >> CondividiPost correlati:Differimento data prima udienza e decorrenza termini d.c. (dopo Cartabia) Agosto 28, 2023 Diffe ..........

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