Notificazione: nullità o inesistenza, nel caso di destinatario che si è trasferito?

È nulla, e non inesistente, la notificazione eseguita in un domicilio dal quale il destinatario si è trasferito, quando nella relazione di notificazione l’ufficiale giudiziario abbia attestato che il destinatario stesso sia “assente”.Il convenuto illegittimamente dichiarato contumace in primo grado, a causa d’un vizio della notificazione dell’atto di citazione, ha l’onere di far valere tale nullità con l’appello incidentale quando sia rimasto in tutto od in parte soccombente nel giudizio di primo grado [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 17.7.2014, n. 16402]. Scarica qui la sentenza >> CondividiPost correlati:Più probabile che n ..........

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