Esecuzione forzata, sospensione del processo esecutivo, strumenti di tutela

In tema di esecuzione forzata, i provvedimenti sulla sospensione del processo esecutivo adottati, in senso positivo o negativo, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2 e dell’art. 624 c.p.c. (nel testo vigente dopo le sostituzioni del D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, conv. con mod. dalla L. n. 80 del 2005 e della L. n. 52 del 2006, art. 18) sono impugnabili con il rimedio del reclamo, ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. e contro gli stessi provvedimenti non è pertanto ammissibile l’opposizione agli atti esecutivi.   Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 30.12.2016, n. 27586 CondividiPost correlati:Decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, esecuz ..........

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