Ordine di integrazione del contraddittorio, litisconsorzio necessario, inesatto ottemperamento

L’ordine di integrazione del contraddittorio, emesso nei confronti di più persone, litisconsorti necessarie, non può ritenersi ottemperato ove la parte, pur avendo provveduto a depositare tempestivamente gli atti di integrazione con le retate delle notificazioni, eseguite a mezzo posta, abbia omesso di depositare l’avviso di ricevimento, relativo anche ad uno solo dei destinatari dell’ordine stesso, dovendosi ritenere non fornita la prova dell’avvenuta ottemperanza, con conseguente inammissibilità del ricorso. Inoltre quando il giudice abbia pronunziato l’ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provvedu ..........

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