Iura novit curia: se la parte insiste, il giudice non può riqualificare la domanda e…rigetta

Il principio “iura novit curia” di cui all’art. 113, primo comma, cod. proc. civ., che fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, deve infatti necessariamente coordinarsi con il divieto di “ultra” o “extra” petizione di cui all’art. 112 c.p.c.: la violazione del principio fondamentale di corrispondenza tra chiesto e pronunziato si verifica non soltanto nei casi in cui il giudice pronunci oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni delle parti, ma anche quando, esorbitando dai limiti della mera qualificazione della domanda, il medesimo proceda ad un mutamento della stessa, sostituendo la “causa petendi” dedotta in giudizio, con una differente, basata su fatti diversi da quelli allegati dalle parti. Pertanto, il reiterato richiamo della parte alla disciplina contrattuale, anche a fronte della eccepita applicabilità della responsabilità aquiliana, non consente una diversa qualificazione della domanda.

 

Tribunale di Roma, sezione ottava, sentenza del 9.11.2016

La Nuova Procedura Civile

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