Equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, liquidazione in via equitativa, prudente apprezzamento

In assenza di norme che dispongano diversamente e in forza dell’art. 11 disp. att. c.c., l’art. 2-bis, comma 1, della l. n. 89, del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015, che prevede che il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo, somma che può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo”, ha dettato una disciplina che trova applicazione nei giudizi introdotti dopo l̵ ..........

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