Fallimento, spese legali, liquidazione di un importo maggiore rispetto a quello liquidato dal giudice delegato su istanza del difensore, strumenti di tutela

Il tribunale in sede di rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto: in tema di fallimento, qualora il giudice della causa in cui si sia costituita la procedura liquidi a titolo di spese legali un importo maggiore rispetto a quello liquidato dal giudice delegato su istanza del difensore e la pronuncia diventi cosa giudicata, il passaggio in giudicato determina la definitività del solo parametro di determinazione del valore della causa trattata e non già della quantificazione delle somme operata, ma il difensore, in sede di reclamo contro il decreto di liquidazione L. Fall., ex art. 26, può far valere per la differenza l’eventuale ingiustifi ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi