Regolamento di competenza, tempestività, precisazione delle conclusioni, inammissibilità

Il regolamento di competenza da parte del giudice investito della controversia, a seguito di pronunzia declinatoria della stessa da parte del giudice preventivamente adito, è tempestivo, secondo quanto si ricava dall’art. 38 c.p.c., purché promosso entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di riserva assunta in quella sede, pena l’inammissibilità (nel caso in esame, la causa era già stata rinviata per la precisazione delle conclusioni dal giudice precedente e quindi trattenuta in decisione dall’attuale giudice subentrato nel ruolo, che ha appunto tardivamente promosso il regolamento). Cassazione civile, sezione seconda, ..........

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