Coobbligato e fideiussore

Nel nostro ordinamento non è rinvenibile la figura del “coobbligato”, la quale per giurisprudenza costante è invece riconducibile a quella del fideiussore espressamente prevista dal cod. civ. (art. 1936 e ss.) e quindi soggetta alla disciplina di cui alla medesima e, pertanto, anche al disposto dell’art. 1957 c.c. Nella fattispecie in esame la parte opposta ha posto in essere “una condotta” incompatibile con l’art. 1957 c.c. che come noto sanziona con la decadenza dalla garanzia il creditore che ritardi nell”intraprendere azioni giudiziarie per il recupero del credito entro il termine di cui al medesimo articolo dalla maturazione del credito. Tr ..........

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