Chiamata del terzo: la domanda dell’attore si estende direttamente al terzo senza necessità di apposita istanza?

Con riferimento alla questione, e alle connesse conseguenze pratiche, se l’atto di chiamata del terzo proposto dal convenuto vada inteso come chiamata del terzo responsabile ovvero come chiamata di garanzia impropria va sottolineato che, qualora il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami un terzo, indicandolo come il vero legittimato si verifica l’estensione automatica della domanda al terzo medesimo, onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l’attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione. Tale criterio astratto va però temperato con i ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi