Incapacità a testimoniare: soci e società; rilevanza del thema decidendum proposto dalle parti e non del decisum; distinzione con la nozione di inattendibilità

La capacità a testimoniare dei soci è ammessa solo in relazione alle società dotate di personalità giuridica data l’autonomia patrimoniale sottesa alla persona giuridica mentre non è ammessa negli altri casi come nella specie trattandosi di una società in nome collettivo. Essendo illimitatamente responsabile delle obbligazioni societarie, egli è portatore di un interesse giuridico e non di mero fatto all’esito del giudizio. Il limite soggettivo al potere di testimoniare trova la sua ragione giustificativa nella sussistenza, in capo al terzo, di un interesse idoneo a legittimare la sua partecipazione al processo. L’interesse che genera la incapacità deve essere ..........

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