Arbitrato: quando gli “errores in iudicando” possono essere fatti valere come causa di nullità del lodo?

Va confermato che ai sensi dell’art. 829, comma 3, c.p.c., novellato dal D.LgY n. 40 del 2006, gli “errores in iudicando” possono essere fatti valere, quale causa di nullità del lodo, solo laddove tale possibilità sia espressamente prevista dalla legge ovvero contemplata dalle parti in maniera chiara ed inequivocabile, nella clausola compromissoria o in altri atti anteriori all’instaurazione del procedimento arbitrale, non potendosi ritenere sufficiente la mera previsione, ivi contenuta, di una decisione secondo diritto, sostanzialmente riproduttiva dell’art. 822 c.p.c. ed astrattamente riconducibile soltanto alla volontà di escludere il potere degli arbitri ..........

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