Appello, mera reiterazione delle argomentazioni del primo grado, inammissibilità
È inammissibile il motivo di gravame con cui l’appellante non abbia mosso alcuna specifica critica alla decisione assunta dal giudice, essendosi limitato, in violazione dell’art. 342 c.p.c., a reiterare le argomentazioni già svolte in primo grado.
Corte di appello di Roma, sentenza del 16.5.2022
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