Appello, mera reiterazione delle argomentazioni del primo grado, inammissibilità

È inammissibile il motivo di gravame con cui l’appellante non abbia mosso alcuna specifica critica alla decisione assunta dal giudice, essendosi limitato, in violazione dell’art. 342 c.p.c., a reiterare le argomentazioni già svolte in primo grado. Corte di appello di Roma, sentenza del 16.5.2022 romDownload CondividiPost correlati:Motivazione per relationem in appello con piena condivisione delle argomentazioni rese dal giudice di primo grado Dicembre 2, 2021 Fatti rimasti incontestati in primo grado, contestazione in appello: inammissibilità Ottobre 20, 2021 Processo tributario, appello: parte contumace in primo grado, produzione documento preesistente al giudizio di pr ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi