Sfratto per morosità, domanda riconvenzionale depositata all’esito della fase sommaria, mancata istanza di fissazione di nuova udienza di discussione, inammissibilità

La domanda riconvenzionale proposta con memoria integrativa ex art. 426 cod. proc. civ. depositata all’esito della fase sommaria del procedimento di sfratto per morosità, dopo l’ordinanza del giudice del mutamento del rito e passaggio alla fase di merito, è inammissibile se la parte non abbia provveduto a proporre unitamente alla domanda riconvenzionale svolta, l’istanza di fissazione di nuova udienza di discussione ai sensi dell’art. 418 c.p.c., con conseguente decadenza dalla riconvenzionale proposta (nella specie si osserva che tale eccezione tempestivamente sollevata dalla difesa sin dal primo grado, alla prima udienza di discussione è stata ..........

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