Violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, omessa rilevazione sia in primo grado che in appello, conseguenze

Allorquando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata nè dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, nè da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383 c.p.c., comma 3. Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 7.1.2021, n. 53 CondividiPost correlati:Giu ..........

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