Violazione del codice della strada, ordinanza-ingiunzione, ricorso, rigetto: strumento di tutela

Per effetto delle modificazioni apportate dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, alla L. n. 689 del 1981, art. 23, avverso le sentenze pubblicate dopo il 2 marzo 2006 nei procedimenti iniziati ai sensi della citata disposizione, il rimedio proponibile è l’appello.   In tema di impugnazione avverso la pronuncia del giudice di pace in ordine al ricorso proposto contro verbale di accertamento di violazione del codice della strada va affermato che  il rimedio proponibile è l’appello (e non il ricorso per cassazione). Ciò (sebbene il D.Lgs. n. 150 del 2011 non contenga una specifica disposizione nel senso dell’appellabilità delle sentenze emesse nei giudizi di opposizione a ..........

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