Vietato il prosieguo del giudizio in pendenza dei termini concessi per l’espletamento della mediazione fino all’udienza di verifica dell’avveramento della condizione di procedibilità

Il giudice del rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto: l’art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 28/2010, secondo il quale lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti cautelari e urgenti, vieta al giudice il prosieguo del giudizio in pendenza dei termini concessi per l’espletamento della procedura di mediazione, fino all’udienza di verifica dell’avveramento della condizione di procedibilità. Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 24.7.2023, n. 22038 Download CondividiPost correlati:Può considerarsi assolta la condizione di procedibilità a seguito dell’esperimento del tentativo di med ..........

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